Domande sul conto energia
CESSIONE DEL CREDITO E ACCORDO QUADRO
1.53 È possibile la cessione dei crediti?
Si, esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.
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1.54 Quali requisiti deve avere l’atto di cessione dei crediti?
L’atto di cessione dei crediti, a firma congiunta del cedente e del cessionario, deve:
• fare riferimento alla totalità dei crediti in favore di un unico cessionario;
• riportare il numero della Convenzione precedentemente stipulata fra Soggetto Responsabile e GSE e la relativa data di sottoscrizione;
• essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
• nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, documentare i poteri di firma del sottoscrittore, mediante certificazione notarile o idoneo documento rilasciato dalla Cancelleria commerciale del Tribunale o dalla C.C.I.A.A. in data non anteriore a 90 giorni dalla sottoscrizione della cessione dei crediti.
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1.55 Come deve essere comunicata l’eventuale cessione dei crediti?
La cessione dei crediti deve essere notificata al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario. La comunicazione di cessione dei crediti, con la relativa documentazione, può avvenire mediante l’invio di raccomandata AR (c.d. procedura semplificata) soltanto nel caso in cui sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell’Accordo Quadro (si veda quesito n. 1.56).
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1.56 Esiste un testo standard di atto di cessione dei crediti?
Il GSE mette a disposizione all’interno della area “Cessione dei crediti e Finanziamento Impianto” un testo che può essere preso quale riferimento.
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1.57 GSE comunica al cedente ed al cessionario di aver ricevuto l’ atto di cessione dei crediti?
Sì, con apposita lettera raccomandata in cui comunica di avere ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti anche formali richiesti nella convenzione. Tale lettera viene inviata a entrambi i soggetti; nel caso in cui la cessione sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell’Accordo Quadro viene inviata solamente a quest’ultimo.
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1.58 Può una cessione di credito non essere accettata dal GSE?
L’accettazione è condizionata al rispetto dei requisiti richiesti, in caso contrario il GSE invia una comunicazione indicando le integrazioni necessarie.
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1.59 Vi è l’obbligo di comunicare al GSE la revoca del contratto di cessione dei crediti?
Si, la revoca deve essere notificata dal cessionario congiuntamente al cedente. In caso contrario il GSE continuerà a pagare in favore del soggetto indicato nel contratto di cessione dei crediti. Il GSE mette a disposizione all’interno della area “Cessione crediti e Finanziamento Impianto” un testo di notifica di revoca di cessione dei crediti da prendere come riferimento.
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1.60 Quali requisiti deve avere la revoca dell’atto di cessione dei crediti?
La revoca della cessione dei crediti deve:
• essere a firma congiunta del cedente e del cessionario, su carta intestata del cessionario;
• riportare numero e data di sottoscrizione della Convenzione;
• dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A., on data emissione non anteriore a 90 giorni dalla data di notifica della revoca;
• essere notificata al GSE con le stesse modalità previste per la notifica dell’atto di cessione dei crediti;
• contenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Convenzione, le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti.
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1.61 Può essere disposto un mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile)?
Si, seguendo le stesse modalità richieste per la cessione del credito.
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1.62 Perchè l’atto di cessione dei crediti deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura autenticata da notaio?
Il disposto dell'art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, prevede, tra l'altro, che la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione ("relative a somme dovute dallo Stato") deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.
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1.63 Cosa si intende per Accordo Quadro?
L'Accordo Quadro è un documento, sottoscritto dal GSE e da un istituto finanziario, che permette a quest’ultimo di recapitare la documentazione relativa alla cessione dei crediti a mezzo raccomandata A.R. escludendo l’ Ufficiale Giudiziario.
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1.64 Come è possibile ottenere la documentazione relativa all’Accordo Quadro?
La documentazione può essere scaricata dal sito del GSE all’interno della area “Cessione dei crediti e Finanziamento Impianto”.
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1.65 Quante banche hanno sottoscritto l’accordo quadro?
Istituti finanziari che hanno sottoscritto l’accordo Quadro
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1.66 Come stipulare l’Accordo Quadro?
L'Accordo Quadro, in duplice copia, deve essere compilato e firmato in calce; ogni singola pagina - compresi i relativi allegati - deve essere siglata. La documentazione completa, attestante anche i poteri di firma, deve essere inviata al GSE che provvederà a restituire una copia dell’ Accordo perfezionato con le previste firme e a trattenere l’altra copia.
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ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA E IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1.67 In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta e immessa?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:
a. usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.
b. cedere l'energia elettrica prodotta al GSE secondo le regole riportate nella delibera 280/07;
c. vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero:
o attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi (cessione indiretta);
o attraverso la Borsa elettrica (cessione diretta);
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c..
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1.68 Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come autoproduttore a fine anno all’UTF solo l’eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.
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1.69 Nel caso in cui un soggetto responsabile decida di cedere l’energia prodotta e immessa secondo la delibera 280/07 a quanto ammontano le tariffe di vendita?
Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07.
L’AEEG, con Deliberazione n. 280/2007, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa ricopra il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico e conseguentemente proceda al ritiro dedicato dell’energia elettrica.
Il GSE riconosce il prezzo zonale orario all’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti fotovoltaici.
Gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MW possono optare per i prezzi minimi garantiti.
I prezzi minimi garantiti sono differenziati per scaglione.
I prezzi minimi garantiti sono differenziati per scaglione.
Con riferimento ai corrispettivi e agli scaglioni validi per il 2008:
• per i primi 500.000 di kWh annui, 98,0 euro/MWh;
• da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 82,6 euro/MWh;
• da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 72,2 euro/MWh.
Tali prezzi minimi, riferiti all'anno 2008, sono aggiornati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il 100% del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.
Di seguito è riportato un esempio:
la produzione dell’impianto è stata di 2.100.000 kWh
I° scaglione: 500.000 kWh x 0,098 euro/kWh = 49.000 euro
II° scaglione: 500.000 kWh x 0,0826 euro/kWh = 41.300 euro
III° scaglione: 1.000.000 kWh x 0,0722 euro/kWh = 72.200 euro
Fuori scaglione: 100.000 kWh x prezzo zonale (del. AEEG 111/06 art. 30.4 lettera b)
Per ulteriori informazioni sul sito del GSE sono presenti le FAQ relative al ritiro dedicato: www.gsel.it/ita/Ritirodedicato/FAQ.asp
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ASPETTI FISCALI
1.70 Il contributo è soggetto ad IVA?
1.71 Il contributo è soggetto a tassazione diretta?
Top
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Informazioni sul sistema di incentivazione DM 19 febbraio 2007
INFORMAZIONI GENERALI SUL NUOVO CONTO ENERGIA
2.1 Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?
Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
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2.2 Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione:
• le persone fisiche;
• le persone giuridiche;
• i soggetti pubblici;
• i condomini di unità abitative e/o di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
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2.3 A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
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2.4 I soggetti idonei non ammessi al beneficio dell’incentivo per esaurimento del limite di potenza annuale del DM 28 Luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle tariffe del nuovo DM 19 febbraio 2007?
No, i soggetti responsabili idonei ma non ammessi dovranno ripresentare richiesta secondo quanto previsto nel DM 19 febbraio 2007 senza che venga riconosciuta loro alcuna priorità.
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2.5 Sono previsti incentivi per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07?
Si, sono previsti incentivi purché gli impianti siano stati realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 e purché non beneficino o non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti.
I soggetti responsabili di tali impianti devono inoltrare la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07 (13 aprile 2007) pena la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. La tariffa applicata è quella prevista dall’articolo 6 del DM 19 febbraio 2007 per gli impianti entrati in esercizio nel 2007.
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2.6 Per gli impianti fotovoltaici realizzati in silicio amorfo da persone fisiche entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07 sono previsti incentivi?
No, poiché non sono realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006.
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2.7 A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:
Taglia di potenza dell’impianto Non integrato (€/kWh) Parzialmente integrato (€/kWh) Integrato (€/kWh)
1 kW P 3 kW
0,40 0,44 0,49
3 kW < P 20 kW
0,38 0,42 0,46
P > 20 kW 0,36 0,40 0,44
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
• impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
• impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
• impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
o edifici,
o fabbricati,
o strutture edilizie di destinazione agricola;
• impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
L’articolo 1 comma 173 della legge 244 del 24/12/2007- Legge Finanziaria 2008 - prevede che “Nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 12 del DM 19 febbraio 2007, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto, ovvero hanno diritto alla tariffa incentivante come totale integrazione.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
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2.8 Quali sono gli enti locali che hanno diritto alla tariffa incentivante massima secondo la finanziaria 2008?
Ai fini dell’applicazione della finanziaria 2008, si applica la definizione fornita nell’articolo 2 del TUEL (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali):
“Si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni”
“Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi in cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”.
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2.9 Quali impianti possono accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
• a seguito di nuova costruzione;
• a seguito di rifacimento totale;
• a seguito di potenziamento.
Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° Ottobre 2005 e l’entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, sempreché tali impianti:
• siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei DM 28 luglio 2005 DM 6 febbraio 2006;
• non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti DM.
In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza dal diritto alla richiesta dell’incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.
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2.10 Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
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2.11 Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 19 febbraio 2007?
Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
• impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione nelle tipologie elencate nella seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica Descrizione
1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra
2 Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse
3 Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse
•
• impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica Descrizione
1 Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita
2 Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
3 Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni
4 Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
5 Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
6 Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
7 Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
8 Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
9 Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane
10 Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa
•
• impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
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2.12 Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
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2.13 Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).
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2.14 Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
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2.15 L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
• certificati verdi;
• il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);
• incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto;
• titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.
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2.16 Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE?
Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.
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2.17 Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi?
A valle della valutazione della documentazione per la richiesta di concessione dell’incentivo (o del premio aggiuntivo), il GSE invia direttamente al soggetto responsabile la lettera di avvio all’incentivazione o di riconoscimento del premio per poter formalizzare la convenzione tramite portale web.
Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione (o dell’addendum alla convenzione) – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile.
A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE.
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2.18 Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it.
In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.
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PREMIO PER USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA
2.19 In cosa consiste il premio per l’uso efficiente dell’energia?
Il premio legato all’uso efficiente dell’energia consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, dove con il termine edifico si intende (articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 192/2005):
”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti”.
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2.20 In quali casi si ha diritto a richiedere il riconoscimento del premio aggiuntivo e come viene calcolato tale premio?
Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare (v. D. Lgs n. 192/05) che riporti anche l’indicazione dei possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi, fra quelli indicati nella certificazione, che conseguano - al netto dei miglioramenti derivati dall’installazione dell’impianto fotovoltaico - una riduzione certificata di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica rispetto allo stesso indice individuato nella certificazione energetica stessa. L’esecuzione degli interventi ed il conseguimento della riduzione debbono essere certificati tramite la produzione di una nuova certificazione energetica.
In mancanza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 6, comma 9 del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni) l’attestato di certificazione energetica è sostituito dalla qualificazione energetica (prevista dal medesimo Decreto Legislativo).
L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano un’ulteriore riduzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno di energia di calcolo dell’edificio o unità immobiliare rispetto al fabbisogno medesimo prima dei nuovi interventi, rinnova il diritto al premio.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa, pari alla metà della percentuale di riduzione conseguita e certificata del fabbisogno di energia (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale).
Il premio compete altresì, nella misura del 30% della tariffa incentivante, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto che alimentano, anche parzialmente, utenze all’interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente dall’entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 ed aventi, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadro di superficie utile inferiore di almeno il 50% rispetto a quanto indicato nell’allegato C del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni.
In tutti i casi, il premio non può mai superare il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Si segnala, infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al premio.
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2.21 Quali le tempistiche ed il periodo di riconoscimento del premio aggiuntivo?
Il premio è riconosciuto a decorrere dell’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e viene erogato per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
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2.22 Cosa accade in caso di cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico ai quali sia stato riconosciuto il diritto al premio aggiuntivo?
La cessione congiunta comporta la cessione contestuale del diritto alla tariffa maggiorata per il periodo di incentivazione residuo rispetto ai 20 anni complessivi previsti.
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INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE TARIFFE INCENTIVANTI
2.23 Quale l’iter per accedere alle tariffe incentivanti?
L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è il seguente:
• il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete;
• nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, contestualmente alla richiesta di connessione, il soggetto specifica se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta;
• ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete competente;
• entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, - pena la decadenza dal diritto all’incentivo – il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non ammissibilità alle tariffe. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, il termine per la presentazione della richiesta è di 90 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della Delibera stessa, sempre che gli impianti siano realizzati, nel rispetto delle disposizioni dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e non beneficino e non abbiano beneficiato della tariffa incentivante di cui ai medesimi decreti.
Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull’apposito portale predisposto dal GSE stesso.
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2.23 Come deve essere preparata la documentazione per la richiesta dell'incentivo e del premio?
È necessario utilizzare il portale del GSE (https://fotovoltaico.gsel.it) e compilare le apposite sezioni come indicato nella Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo del portale web riportata sul sito del GSE.
Si ricorda che è possibile inserire i dati per la richiesta di premio per l'uso efficiente dell'energia solo a valle della richiesta dell'incentivo per l'impianto fotovoltaico.
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2.24 A chi deve essere inoltrata la documentazione per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e al premio aggiuntivo?
Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. è individuato dal DM 19 febbraio 2007 quale “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione.
La documentazione, in plico sigillato riportante l’intestazione “GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi dei DM 19 febbraio 2007”, deve essere inoltrata al GSE, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini dell’accettazione della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, farà fede, in ogni caso, la data di protocollo in ingresso apposta sulla documentazione dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con la data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata A.R.. Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su richiesta dell’incaricato, potrà rilasciare fotocopia del frontespizio del plico con la data di protocollo in ingresso).
L'Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30.
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2.25 E' reperibile un fac-simile di richiesta?
No, bisogna utilizzare il portale del GSE che consente la stampa della richiesta di incentivazione.
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2.26 E’ necessario apporre la marca da bollo sulla richiesta?
Non è necessario.
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2.27 Cosa si intende per "denominazione dell'impianto" nella richiesta di incentivo?
La "denominazione dell'impianto" è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all'impianto fotovoltaico.
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2.28 Come si individua la data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico?
La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistano tutte le seguenti condizioni:
• l’impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
• risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
• risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;
• risultino assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti. ________________________________________
2.29 Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l’inserimento dei dati relativi all’impianto e la richiesta di concessione della tariffe incentivanti?
Prima della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il soggetto responsabile si iscrive al portale web del GSE ed ottiene le credenziali (User ID e Password) necessarie ad accedere alla sezione web personalizzata e ad inserire i propri dati.
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2.30 Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante?
Secondo quanto indicato nell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007 e dalla delibera AEEG 90/07 alla domanda occorre allegare i seguenti documenti (fatte salve integrazioni nella delibera di prossima emanazione):
• documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato in conformità alla norma CEI-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale; corredati di elaborati grafici di dettaglio e cinque fotografie dell’impianto fotovoltaico su supporto informatico;
• scheda tecnica d’impianto;
• elenco dei moduli e dei convertitori indicante marca, modello e numero di matricola;
• certificato di collaudo dell’impianto;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata firmata dal soggetto responsabile attestante quanto indicato al punto 5 dell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007;
• copia della denuncia di apertura dell’officina elettrica (soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e .
In merito alla proprietà dell’immobile, ove è stato installato l’impianto fotovoltaico, e alle autorizzazioni conseguite:
• Dichiarazione di essere proprietario dell’immobile destinato alla installazione dell’impianto, ovvero autorizzazione alla installazione dell’impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell’immobile;
• Copia del permesso di costruire ottenuto per la installazione dell’impianto, ovvero copia della denuncia di inizio attività. Qualora non sia necessario né il permesso di costruire, né la denuncia di inizio attività, esplicita dichiarazione in tal senso.
Per identificare in maniera univoca il punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e permettere la comunicazione delle misure necessarie al rilascio dell’incentivazione:
• Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06. (Qualora il codice identificativo di cui all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai predetti fini le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice.
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2.31 E' necessario allegare alla richiesta una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?
Sì. La fotocopia, non autenticata, della carta di identità del soggetto responsabile in corso di validità deve essere allegata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale del GSE (Allegato A4) (vedi FAQ 2.35).
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2.32 Se il soggetto responsabile è una ditta individuale o una società, occorre allegare alla richiesta anche il “camerale”?
Non è richiesto.
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2.33 Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell’edificio?
Non è richiesto.
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2.34 E’ necessario allegare un preventivo di spesa alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti?
Non è richiesto.
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2.35 E’ possibile ricorrere all’aiuto di un esperto per la compilazione e l’invio delle comunicazioni?
Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico, delegandolo espressamente.
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2.36 Come deve essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessario utilizzare il modello stampato dal portale del GSE (Allegato A4).
A norma del DPR 445/00 l'autenticità di una istanza da produrre ai gestori di pubblico servizio può essere garantita mediante la presentazione della istanza sottoscritta in originale unitamente a fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nella dichiarazione dovranno essere attestati:
• la natura del soggetto responsabile;
• la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento);
• la conformità dell'impianto e dei relativi componenti ai requisiti dell'articolo 4 del DM 19 febbraio 2007;
• la tipologia dell'impianto (non integrato, parzialmente integrato, integrato architettonicamente), nonché, qualora ne ricorra il caso, della specifica applicazione con riferimento all'art. 6, comma 4 (incremento 5%);
• la data di entrata in esercizio;
• se l'impianto opta per il regime di cessione in rete o di scambio sul posto;
• di non incorrere in condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe incentivanti e con il premio legato alla certificazione energetica.
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2.37 Per gli impianti maggiori di 50 kW è ancora necessario costituire ed allegare alla domanda di richiesta di accesso alle tariffe incentivanti cauzione a favore del GSE?
Non è richiesto